L'art.118 del T.U.B. (Testo Unico Bancario) prevede che "nei contratti a tempo indeterminato (quali possono essere un contratto di conto corrente o un apertura di credito o fido) può essere convenuta, con clausola approvata specificatamente dal cliente, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto, qualora sussista un giustificato motivo."

Lo stesso articolo prevede tuttavia anche che "qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente" con la formula "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di due mesi ed in forma scritta o su supporto durevole. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tal caso (cioè qualora il cliente receda, ndA), in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle "vecchie" condizioni. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni dell'art. 118 del T.U.B. sono inefficaci, se sfavorevoli per il clienti.

L'Arbitro Bancario Finanziario ha chiarito i seguenti aspetti a riguardo:

a) spetta alla banca (intermediario) provare che le modifiche siano state effettivamente rese note al cliente; nel caso in cui tale prova manchi, le modifiche non producono effetti e il cliente ha diritto a ottenere il rimborso delle somme a lui addebitate.

b) Non è valido "giustificato motivo" il generico rinvio ad una non meglio precisata variazione delle condizioni di mercato (es. dei tassi o dell'inflazione) o più in generale a indicazioni vaghe e imprecise; non è nemmeno "giustificato motivo" l'esigenza di garantire una migliore patrimonializzazione della banca.

c) Non è legittima la prassi di inserire la proposta di modifica delle condizioni nell'ambito del più ampio "documento di sintesi" (che la banca deve inviare al cliente almeno una volta all'anno, ndA) 

Anche nel caso di violazione degli obblighi previsti da detto articolo, il cliente può inviare un reclamo alla Banca.