In base all’articolo 1124 c.c. le spese per l’ascensore (sia ordinarie che straordinarie o di rinnovo totale dell’impianto) vengono ripartite per metà in funzione dei millesimi dei condomini interessati e per l’altra metà in funzione dell’altezza di ciascun piano dal suolo.

Nel caso invece di una nuova installazione in un condominio sprovvisto di ascensore, le spese si suddividono fra i condomini interessati in base ai millesimi di proprietà.