La signora A. ha ricevuto un sollecito di pagamento di 5.000 euro da parte dell'amministratore del suo condominio. Il sollecito si riferisce ad una delibera dell'ultima assemblea dei condòmini di cui - a suo dire – lei non era stata messa a conoscenza e per la quale non aveva ricevuto alcuna convocazione. Ci chiede: "Devo pagare l'importo anche se non ho avuto la possibilità di partecipare all’assemblea che ha approvato la delibera?”

Il Codice civile prevede che gli aventi diritto, i quali non siano stati debitamente invitati all'assemblea (cfr. art. 66 delle Norme di attuazione del Codice civile), possano impugnare la delibera adottata entro il termine di 30 giorni dall’avvenuta conoscenza della stessa.

La consulente del CTCU ha pertanto contattato l'amministratore del condominio per chiarire come si erano svolti i fatti. L'amministratore è stato in grado di dimostrare di aver invitato la signora Anna a mezzo lettera raccomandata. Anna non aveva accettato di sua spontanea volontà la raccomandata del postino. In questo caso decade dunque, la possibilità di procedere con una contestazione.

I consumatori possono infatti rifiutarsi di accettare le raccomandate dal postino o di non ritirarle all'ufficio postale, ma ciò non ha senso: rifiutare o non ritirare una raccomandata equivale sostanzialmente all’avvenuta consegna, con tutte le conseguenze (legali) che ne derivano.